consulenza ed assistenza aziendale
L’imprenditore ha come obiettivo primario quello di concentrarsi sul proprio lavoro ed aumentare il proprio business, per questa ragione un’adeguata squadra di professionisti del settore deve essere capace di offrire le migliori soluzioni giuridiche e tecniche che l’attività di impresa si trova ad affrontare quotidianamente, evitando inutili dispendi di tempo ed energie.
Servizi ed attività offerte:
Contrattualistica
- Contratti d’Opera
- Contratti d’Appalto
- Contratto di Vendita
- Contratti di Somministrazione (fornitura)
- Contratti per il Web (gestione pagine aziendali, social media marketing, e attività web)
- Contratti di Locazione commerciale
Proprietà Industriale e Concorrenza
- Consulenza Naming: studio e scelta dei nomi e prodotti per le aziende
- Consulenza e ricerche relative alla tutela dei Marchi e dei Brevetti
- Contratti dedicati per la tutela del copyright , concorrenza, e know how aziendale (accordi a tutela del Know How e dei segreti industriali)
- Analisi denominativa e figurativa relativa a marchi e brevetti (ricerche preventive volte ad evitare confondibilità di marchi, violazione di brevetti, contraffazione ecc)
- Gestione procedure amministrative per registrazione marchi, brevetti, disegni, modelli presso le competenti Autorità Nazionali
- Assistenza legale immagine aziendale
Privacy e Riservatezza (GDPR)
- Comunicazione e Gestione Privacy Policy Aziendale
- Assistenza e Gestione Privacy con i dipendenti
Cos’è un marchio
Il marchio è un titolo di esclusiva avente valore legale che serve a contraddistinguere i prodotti di una determinata impresa.
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotto o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Ogni marchio deve essere depositato in relazione ad una o più classi merceologiche relative ai prodotti ed ai servizi che il marchio medesimo dovrà effettivamente contraddistinguere. Il titolare di un marchio registrato anteriormente ha la prevalenza, in presenza di un eventuale conflitto, nei confronti di coloro che successivamente dovessero registrare e/o utilizzare sul mercato un marchio identico o comunque confondibile con il suo.
Affinché due marchi possano dirsi effettivamente in conflitto occorre che gli stessi siano stati registrati e/o utilizzati in relazione alle medesime classi merceologiche; sulla base di questo stesso principio la Legge ammette dunque la pacifica convivenza di quei marchi che, pur essendo anche del tutto simili, siano però registrati in differenti classi mercelogiche.
TIPOLOGIE DI MARCHI
Il marchio “individuale” è destinato a contraddistinguere i prodotti o i servizi di una specifica impresa.
Il marchio collettivo può invece essere registrato da quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgano la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, essendo previsto che il marchio medesimo possa poi essere utilizzato da soggetti differenti dal titolare della registrazione, ma ad esso in qualche modo collegati.
Ciò avviene ad esempio allorquando un marchio sia magari registrato a nome di un Consorzio e poi utilizzato da tutte le imprese che vi aderiscono.
La Legge italiana in realtà riconosce una protezione, seppure molto attenuata, anche ai marchi non sottoposti a registrazione: ai cosiddetti marchi di fatto.Ai titolari di questi ultimi marchi è riconosciuto infatti un diritto di preuso, che consente loro, anche in presenza di una successiva registrazione altrui del medesimo segno, di continuare ad utilizzare il marchio medesimo, ma solamente nei limiti territoriali e merceologici dello stesso preuso.
Un ulteriore elemento di debolezza del marchio di fatto è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorquando si tratti di attribuire una data certa all’origine del suo preuso.
REQUISITI DI REGISTRABILITÀ
- liceità, nel senso che il segno prescelto non deve essere contrario alla morale comune ed all’ordine pubblico, né tale da ingannare i consumatori sull’origine e sulla qualità del prodotto contraddistinto;
- novità, nel senso che il segno prescelto non deve essere anticipato da un segno identico, o comunque confondibile con esso, che sia stato registrato o utilizzato da altri come marchio, come ditta o come insegna per prodotti o servizi identici o affini;
- capacità distintiva, nel senso che un segno deve avere l’attitudine a rendere immediatamente ed inequivocabilmente riconoscibile il prodotto o il servizio sul quale sia apposto rispetto agli analoghi prodotti o servizi presenti sullo stesso mercato.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:
- una descrizione del marchio ed un elenco dei prodotti o servizi, per cui sarà utilizzato, anche in relazione ad una o più classi merceologiche;
- un esemplare del marchio medesimo;
- l’attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa.
Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede la registrazione del marchio senza però verificarne l’effettiva novità rispetto a domande o registrazione di data anteriore, ma semplicemente limitandosi ad accertarne la capacità distintiva e la liceità, oltre che la regolarità delle formalità procedurali.
Allo stato attuale i tempi tecnici dell’U.I.B.M. sono tali per cui occorre mediamente un anno, a partire dalla data di deposito, prima che tale marchio sia esaminato dallo stesso Ufficio ed ammesso finalmente alla registrazione, sempre che lo stesso non subisca opposizioni sollevate da terzi.
DURATA DEL MARCHIO
Anche dopo la scadenza del suo primo decennio di vita il marchio può essere comunque mantenuto in vita – teoricamente all’infinito – per successivi periodi aventi durata decennale grazie al deposito di specifiche domande di rinnovo.
Il marchio registrato è soggetto a decadenza per alcune cause previste dalla Legge; in particolare merita di essere segnalata la decadenza che si produce in presenza del mancato utilizzo quinquennale del marchio a decorrere dalla data di registrazione o quando l’utilizzo del marchio medesimo, pur se inizialmente intrapreso dal titolare, sia poi stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.
RIVENDICAZIONE ALL'ESTERO DELLA PRIORITÀ DI UN MARCHIO ITALIANO
L’estensione di un brevetto italiano può essere fatta:
- Per singoli Paesi
- Tramite convenzioni internazionali
ESTENSIONE DI UN MARCHIO ITALIANO IN SINGOLI PAESI ESTERI
In questo caso gli sarà necessario depositare la propria domanda di registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di ciascun Paese coinvolto nell’estensione.
Ciò significa che queste domande di registrazione straniere avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma, sia nel corso delle rispettive fasi di esame e di concessione, che per quanto attiene le formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita.
La via della registrazione per singoli Stati è obbligatoria allorquando si intenda estendere un marchio italiano in quei Paesi che non hanno aderito a quelle Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi ed è invece consigliabile – nella prospettiva del contenimento dei costi – allorquando si decida di estendere un marchio italiano in uno o pochi di quegli Stati che pure hanno aderito alle medesime Convenzioni Internazionali.
ESTENSIONE DI UN MARCHIO ITALIANO SECONDO PROCEDURE CUMULATIVE
Marchio Comunitario
Il Marchio Comunitario consiste in uno strumento di esclusiva unitario, destinato ad avere contemporanea efficacia in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
In realtà la sua procedura prevede un unico deposito ed un unico esame di registrabilità, entrambi espletati nell’ambito dell’apposito Ufficio comunitario di Alicante (Spagna). Una volta che tale Ufficio decreta la registrazione di un simile marchio, ne dà notizia su un apposito Bollettino ufficiale e lascia aperta, durante tre mesi seguenti la pubblicazione medesima, la possibilità per qualsiasi terzo legittimato di opporsi alla registrazione medesima.
In assenza di opposizioni o se le eventuali opposizioni siano respinte dallo stesso Ufficio comunitario, il marchio diventa efficace sull’intero territorio della Comunità.
Peraltro è importante rilevare che se, da un lato, l’inscindibile unitarietà di un marchio comunitario costituisce certamente un pregio, nella prospettiva di rendere più snelle ed economiche le formalità burocratiche occorrenti dalla fase del suo deposito a quella della sua registrazione, dall’altro questa stessa caratteristica può rappresentarne un punto debole.
In effetti l’eventuale decadenza o nullità di un marchio comunitario, pur dichiarata nell’ambito di un solo Paese dell’UE, si estende automaticamente a tutti gli altri Paesi della Comunità, con il risultato che il relativo titolare viene ad essere definitivamente ed irrimediabilmente privato dei suoi pretesi diritti di esclusiva sull’intero territorio della Comunità.
Marchio Internazionale
Da parte sua il cosiddetto Sistema di Madrid, quello che consente di ottenere un Marchio Internazionale, si compone di due parti:
l’Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid . Nell’ambito dell’Accordo di Madrid è possibile depositare una domanda di registrazione internazionale previo pagamento di una tassa fissa, mentre il deposito nell’ambito del Protocollo di Madrid è previsto il pagamento di una specifica tassa nazionale, che varia da Paese a Paese.Con un’unica domanda è tuttavia possibile designare, per l’estensione del proprio marchio nazionale, sia Paesi aderenti all’Accordo di Madrid, che Paesi aderenti al Protocollo di Madrid.
A differenza di quanto previsto dall’anzidetta normativa comunitaria, il deposito internazionale effettuato cumulativamente sulla base del Sistema di Madrid porta poi ad un fascio di marchi nazionali, ciascuno assoggettato ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi e, una volta che sia effettivamente ammesso alla registrazione, dotato di una vita giuridica indipendente da quella degli altri marchi “fratelli”. Ciò comporta che l’eventuale decadenza o nullità di uno di tali marchi nazionali, non pregiudica minimamente l’efficacia e la validità di tutti gli altri marchi nazionali “fratelli”, che potranno dunque tranquillamente sopravvivergli.
RICERCHE DI ANTERIORITÀ
Ciò al fine di accertare l’eventuale preesistenza di altrui marchi depositati o registrati con i quali il marchio che si intende depositare potrebbe entrare in conflitto, in ragione della sua identità o della sua confondibilità con quelli.
In realtà un’analoga esigenza si manifesta anche allorquando si intenda procedere al deposito di un marchio all’Estero, per Paesi singoli o tramite le anzidette Convenzioni.
Occorre ricordare infatti che le varie normative nazionali e quella comunitaria non sono tra le armonizzate; questo comporta che uno stesso marchio potrebbe essere soggetto, presso i vari Uffici nazionali o comunitario demandati alla sua registrazione, a procedure differenti e a criteri di valutazione eterogenei.
In questa prospettiva si comprende come l’espletamento preventivo di una ricerca di anteriorità di tipo internazionale possa consentire al titolare di farsi un’idea generale sulle maggiori o minori possibilità di registrazione che il marchio medesimo potrà vantare nei vari Paesi o in ambito comunitario.
A ben vedere l’opportunità di espletare una ricerca di anteriorità trova un ulteriore giustificazione nell’esigenza di verificare che il nuovo marchio, che si intende depositare possa vantare, rispetto ai marchi preesistenti, un grado di originalità tale da garantirgli un’autentica capacità distintiva, intesa come effettiva riconoscibilità agli occhi del consumatore medio.
SERVIZI DI SORVEGLIANZA SU MARCHI ALTRUI
In pratica il tempestivo accertamento dell’avvenuto deposito di un marchio “concorrente” può consentire al titolare del marchio originale di intraprendere, di fronte alle Autorità competenti, opportune procedure amministrative atte ad impedire che il medesimo marchio “concorrente” giunga a registrazione.
Un simile servizio di sorveglianza risulta poi addirittura indispensabile in quei Paesi (ivi compresa l’Italia) in cui è stabilito che il titolare di un marchio anteriore non possa più muovere alcuna contestazione verso un marchio “concorrente” depositato successivamente, se ne abbia tollerato l’utilizzo indisturbato sul mercato per un certo periodo di tempo (cinque anni nel caso italiano).
È dunque facile comprendere come l’acquisizione della notizia che un marchio “concorrente” sia stata appena depositata da terzi costituisca l’informazione necessaria e sufficiente per consentire al titolare del marchio anteriore di agire in tempo utile contro questo stesso marchio “concorrente”, sì da impedire l’anzidetta convalida per tolleranza quinquennale.
Cos’è un brevetto
Il brevetto è un titolo di esclusiva avente valore legale, che conferisce al titolare un monopolio temporaneo sulla fabbricazione e sulla vendita dell’oggetto della propria invenzione.
In tal modo l’inventore acquisisce il diritto di impedire a terzi la produzione, l’utilizzo, la vendita e l’importazione e l’esportazione di ciò che risulta rivendicato nell’ambito del brevetto medesimo.
TIPOLOGIE DI BREVETTO
- il brevetto per invenzione industriale, tramite il quale è possibile proteggere dispositivi, utensili, manufatti e procedimenti che costituiscano la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad avere un’applicazione industriale;
- il brevetto per modello di utilità, tramite il quale è possibile proteggere quei ritrovati atti a conferire particolare efficacia o comodità d’impiego e di applicazione a macchine o parti di esse, a strumenti, ad utensili o ad oggetti d’uso in genere.
REQUISITI DI BREVETTIBILITÀ
Possono infatti essere validamente brevettati solo quei ritrovati in grado di vantare tre particolari requisiti previsti dalla Legge, vale a dire:
- la novità, laddove per novità si intende che il ritrovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, dunque mai prima fabbricato, venduto, esposto in fiere e fatto oggetto di qualsiasi altro tipo di divulgazione o pubblicazione; in questa prospettiva è importante sottolineare che la Legislazione italiana adotta il criterio della “novità assoluta”, nel senso che un ritrovato non può comunque essere validamente brevettato, pur se sconosciuto in Italia, allorquando se ne possa dimostrare l’avvenuta divulgazione in un qualsiasi altro Paese del mondo;
- l’originalità, laddove per originalità si intende che, per una persona esperta del settore, il ritrovato non deve consistere nella soluzione ovvia di un problema tecnico, magari raggiunta sulla base di conoscenze ordinarie e di normali attività di adattamento e coordinamento delle stesse, ma deve rappresentare piuttosto il risultato di un’autentica attività inventiva capace di far progredire in maniera non scontata lo stato della tecnica;
- l’industrialità, laddove per industrialità si intende che il ritrovato deve essere suscettibile di essere riprodotto ed utilizzato in ambito industriale.
Le invenzioni non brevettabili
Secondo la vigente Legge italiana sono esplicitamente esclusi dalla brevettazione, in quanto non considerati invenzioni:
- le scoperte o le teorie scientifiche, i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi.
PROCEDURA DI BREVETTAZIONE
Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:
- un breve riassunto;
- una descrizione dell’invenzione;
- una o più tavole di disegno coordinate con l’anzidetta descrizione;
- l’attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa.
Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede il brevetto solo dopo aver accertato che l’invenzione risulta effettivamente in possesso dei necessari requisiti di legge.
Allo stato attuale i tempi tecnici dell’ U.I.B.M. sono tali per cui occorrono mediamente tre anni, a partire dalla data di deposito, per il rilascio di un brevetto.
DURATA DEL BREVETTO
RIVENDICAZIONE ALL'ESTERO DELLA PRIORITÀ DI UN BREVETTO ITALIANO
L’estensione di un brevetto italiano può essere fatta:
- Per singoli Paesi
- Tramite convenzioni internazionali
ESTENSIONE DI BREVETTO ITALIANO TRAMITE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
la Convenzione del Brevetto Europeo e il trattato Internazionale P.C.T.
A tale riguardo occorre subito rilevare che tali Convenzioni producono “effetti cumulativi” solo per quanto attiene le fasi di deposito e di esame delle varie domande di brevetto.
Ciò in quanto, una volta giunta a concessione, una domanda di brevetto “cumulativa” presentata nell’ambito delle anzidette Convenzioni dà comunque origine a tanti brevetti nazionali “fratelli”, dotati di vite autonome, per quanti sono i Paesi designati all’atto del deposito dell’anzidetta domanda cumulativa.
Questo non toglie, però, che la via del deposito cumulativo sia sempre preferibile rispetto a quella dei depositi singoli in ragione del consistente contenimento dei costi che deriva dall’anzidetta “centralizzazione ed unificazione” della maggior parte delle formalità burocratiche che si rendono necessarie dal deposito della domanda di brevetto alla sua concessione.
ESTENSIONE DI BREVETTO ITALIANO IN SINGOLI PAESI ESTERI
In questo caso gli sarà necessario depositare la propria domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti nazionale di ciascun Paese di suo interesse.
Ciò significa che queste domande di brevetto straniere avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma sia nel corso delle rispettive fasi di esame e di concessione, che con riferimento alle formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita.
La via della brevettazione per singoli Stati è obbligatoria allorquando si intenda estendere un brevetto italiano in quei Paesi che non hanno aderito a quelle Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi ed è invece consigliabile – nella prospettiva del contenimento dei costi – allorquando si decida di estendere un brevetto italiano in uno o pochi di quegli Stati che pure hanno aderito alle medesime Convenzioni Internazionali.